Whistleblowing

La legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l’altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower), con la finalità di garantire la tutela della riservatezza del segnalante in ogni contesto connesso alla propria segnalazione nonché il divieto di discriminazione, non potendo costui, in conseguenza della segnalazione effettuata, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinante effetti negativi sulle proprie condizioni di lavoro. Le tutele sopraindicate non sono, comunque, garantite nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato”, che ha modificato la disciplina del whistleblowing, ha espressamente ricompreso nell’ambito della tutela, inter alia, anche i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

In ragione di quanto sopra, la Società ha provveduto ad implementare i propri strumenti di segnalazione in materia di “Whistleblowing” adottando una piattaforma informatica esterna che garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dell’identità del segnalante.

La suddetta piattaforma consente l’invio di segnalazioni circostanziate, effettuate nell’interesse dell’integrità della Società, di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e/o delle funzioni svolte.”

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